Politica
VICENDA MUSCARELLO/BARTOLOTTA. L’Esposto di Nino Muscarello
MUSCARELLO ANTONINO GRUPPO CONSILIARE “CENTRO CON D’ALIA” CONSIGLIO PROVINCIALE DI MESSINA
Messina, lì 1 luglio 2010 SPETT.LE: PREFETTO DI MESSINA C/O PALAZZO DEL GOVERNO PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 98100 MESSINA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA CORSO CAVOUR N. 87 98122 MESSINA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA P. R. DI MESSINA CORSO CAVOUR N. 87 98122 MESSINA ASSESSORE REGIONALE EE.LL. C/O REGIONE SICILIA PIAZZA DEL PARLAMENTO 90134 PALERMO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI MESSINA VIA TOMMASO CANNIZZARO 98122 MESSINA PRESIDENTE CORTE D’APPELLO DI MESSINA VIA TOMMASO CANNIZZARO 98122 MESSINA
Io sottoscritto sig. Muscarello Antonino, attualmente in carica quale consigliere in seno al consiglio della Provincia Regionale di Messina, ed aderente al gruppo consiliare “ Centro con D’Alia”,avendo appreso in questi giorni dagli organi di stampa, dichiarazioni di alcuni esponenti politici relativi alla mia permanenza in seno al Consiglio Provinciale Di Messina, faccio rilevare agli organi in indirizzo quanto segue:
Come certamente sapranno le Autorità in indirizzo, essendo state interessate del relativo iter burocratico, la mia nomina a Consigliere Provinciale è avvenuta in sostituzione del Sig. Bartolotta Antonino, eletto nel collegio n. 6 di Taormina nella lista “Gli Autonomisti del M.P.A.”, nonostante a suo carico vi fosse una sentenza di condanna del Tribunale di Messina, prima sezione penale, n. 912/06, a due anni di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici per la commissione del reato previsto e punito dall’art. 314 c.p. (peculato), circostanza questa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 D.Lgs 267/2000 comporta la sospensione di diritto dalla carica di Consigliere Provinciale.
Devo ricordare che, nonostante la detta sentenza, emessa nell’anno 2006, fosse precedente alla consultazione elettorale, avvenuta nel giugno del 2008, e che dunque la connessa condizione di sospensione dalla carica fosse conosciuta dal Bartolotta, lo stesso non ha inteso né uniformarvisi in attesa che l’iter giudiziario delle sue vicende penali fosse concluso, né informare gli Enti deputati ad un primo sommario controllo di legittimità della elezione e/o dell’assunzione della carica, dichiarando ripetutamente sia in sede di presentazione della candidatura che di giuramento la sua idoneità alla funzione di Consigliere Provinciale.
Infatti solo a seguito di un esposto – denuncia firmato da decine di cittadini residenti del collegio 6 di Taormina, ed io tra questi, è stato possibile per gli Enti preposti, il Prefetto innanzitutto, rendersi conto della situazione del sig. Bartolotta e, fatte le opportune verifiche, disporne, in data 05/03/2009, la sospensione dalla carica per un periodo di mesi diciotto, rendendo così possibile la detta sostituzione, in forza delle regole stabilite per gli Enti Locali in eventualità di questo tipo.
Ciò premesso è da rilevare, ancora, che il processo penale a carico del sig. Bartolotta Antonino, il quale ha appellato la detta sentenza n. 912/06, non si è ancora definito in sede di appello poiché l’udienza per la discussione del gravame proposto, originariamente fissata per il mese di Marzo 2010, è stata ulteriormente rinviata alla prima settimana del mese di ottobre 2010.
Tale circostanza fa sì che, allo scadere del termine del periodo di sospensione dalla carica di mesi diciotto a carico del sig. Bartolotta Antonino, e cioè dalla data del 5 settembre 2010, sarà possibile per lo stesso chiedere di essere reintegrato in seno al Consiglio Provinciale senza che, nel frattempo la sua situazione personale relativa al detto procedimento penale sia, né in senso favorevole né in senso sfavorevole, mutata, poiché come detto il processo di appello verrà discusso solo un mese dopo, nei primi giorni di Ottobre.
Ciò potrebbe comportare che il sig. Bartolotta Antonino, riassunte per un mese le funzioni di Consigliere Provinciale solo in virtù della scadenza del termine di mesi diciotto, fosse poi soggetto ad un nuovo provvedimento di sospensione di mesi dodici, nel caso in cui la Corte di Appello ne confermasse la condanna, e tutto ciò nel solo volgere di poche settimane. Infatti l’art. 59 del citato D. lgs. 267/200 dispone al comma 2 che: “Nel caso in cui l’appello proposto dall’interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.”
La norma in questione, e tutto l’impianto del decreto legislativo in oggetto, promanano una chiara ratio legis che rischia di rimanere elusa se la riassunzione della carica da parte del sig. Bartolotta Antonino avvenisse non già in virtù della positiva definizione del procedimento penale a suo carico, ma bensì per il semplice trascorrere del tempo, senza contare poi la possibilità di duplicazione di atti e lungaggini burocratiche nel caso in cui, come detto, si debba procedere ad una nuova sospensione a strettissimo giro di posta dalla riassunzione della carica. Il legislatore infatti ha voluto dare una successione temporale ai diversi stati della condizione del soggetto sospeso dalla carica di consigliere che ricalcassero in qualche modo quella che è, o meglio dovrebbe essere, la dinamica della correlativa vicenda giudiziaria penale, in modo che alla soluzione di quest’ultima, nell’uno o nell’altro senso, potesse corrispondere una definitiva e corretta individuazione della posizione soggettiva del consigliere sospeso, e cioè di riassunzione definitiva e senza alcuna condizione della carica in caso di assoluzione, o di definitiva destituzione dalla carica in caso di definitiva condanna, con successiva ed altrettanto definitiva surroga (e non più sostituzione).
I diciotto mesi di sospensione dalla carica previsti dall’art. 59 D.Lgs. sono dunque apparsi al legislatore quelli congrui per fare valere le proprie ragioni di opposizione alla condanna penale in sede di appello, ed i successivi dodici mesi di sospensione in caso di mancato accoglimento dell’appello sono apparsi quale tempo necessario e sufficiente ad eventuali ricorsi per Cassazione; la volontà del legislatore è cioè con tutta evidenza orientata verso due considerazioni: una è quella della eccezionalità della condizione della sospensione, che è una fase di passaggio verso una condizione di definitiva assunzione della carica o destituzione dalla stessa, e ciò a garanzia del soggetto imputato e dei suoi diritti fino a quando la condanna non è definitiva; l’altra di tutela del pubblico interesse, e che si manifesta nella chiara volontà di escludere chi è stato condannato per particolari reati contro la Pubblica Amministrazione dalla gestione della cosa pubblica, anche quando trattasi di sentenza di primo grado o in grado di appello ma non ancora definitiva.
Nel caso del sig. Bartolotta Antonino invece, la possibilità di una sua riassunzione della carica allo scadere dei diciotto mesi di sospensione potrebbe, purtroppo, avere l’effetto di violare la volontà del legislatore poiché, come detto, da un lato la imminente decisione della Corte di Appello di Messina sul ricorso proposto potrebbe comportare un nuovo periodo di sospensione dalla carica, e dall’altro il fatto che la riassunzione della carica potrebbe avvenire in virtù del mero scadere del termine e non di un provvedimento giudiziale che escludesse la responsabilità penale del Bartolotta comporterebbe che lo stesso si troverebbe ad amministrare la cosa pubblica in pendenza, a suo carico, di una sentenza di colpevolezza per gravi reati contro la pubblica amministrazione, cioè proprio quello che la legge a tutti i costi cerca di evitare, ritenendolo lesivo del superiore interesse pubblico alla buona amministrazione ed alla sua legalità ed imparzialità.
In questo quadro, la situazione ideale sarebbe quella in cui la Corte di Appello anticipasse l’udienza fissata per il 04/10/2010 in modo da decidere prima del 05/09/2010, data di scadenza del termine di diciotto mesi di sospensione dalla carica,ed è per questo che la presente viene inviata anche alla Corte Di Appello di Messina, anche se credo che, a parte la reale praticabilità di una simile opzione (non conosco a fondo la materia della procedura penale), i tempi tecnici ristretti di per se soli la impediscano o la rendano comunque alquanto difficoltosa. Ora, non è certamente mia intenzione esprimere opinioni su procedimenti penali in corso, ed infatti lo scopo della presente non è assolutamente quello di discutere della responsabilità penale del sig. Bartolotta Antonino, che è argomento del quale solo e soltanto i competenti Giudici della Corte di Appello di Messina si possono occupare.
Quello che mi preme sottolineare, e che già emerge abbastanza chiaramente dalle superiori argomentazioni, è che ai fini del più pieno rispetto della volontà di legge, ed anche per evitare il pericolo concreto di dare vita ad un complicato e, a conti fatti, inutile e dispendioso, iter burocratico in virtù del quale si proceda al rientro in carica quale consigliere provinciale del sig. Bartolotta Antonino per poi decretarne immediatamente dopo un nuovo periodo annuale di sospensione, sarebbe opportuno che le competenti Autorità in indirizzo, ognuna per quanto di Sua spettanza, riflettessero sulla possibilità che le decisioni definitive in merito vengano prese avendo conoscenza dell’esito del processo di appello fissato la prima settimana del mese di ottobre, solo un mese dopo la scadenza del termine di cui al I° comma dell’art. 59 D.Lgs. 267/2000.
Nel caso in cui il sig. Bartolotta Antonino venisse assolto dai reati contestati non ci sarebbe quindi nessun problema e lo stesso tornerebbe in carica senza che su di lui aleggi lo spettro di una sentenza di condanna per gravi reati contro la pubblica amministrazione. Nel caso in cui invece la sentenza impugnata venisse confermata, la sospensione dalla carica verrebbe rinnovata di altri dodici mesi proprio per consentire all’imputato il ricorso per Cassazione. Tale soluzione non solo sarebbe quale preferibile per evitare i già descritti pericoli ed inconvenienti burocratici, ma è anche preferibile perché, nel tutelare i diritti del consigliere sospeso, salvaguarda lo spirito della norma che non vuole che ad occuparsi della cosa pubblica siano soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione, fosse anche per un solo mese.
Viviamo un epoca difficile dei rapporti tra il cittadino comune e la cosa pubblica, e soprattutto tra il cittadino comune e gli organismi elettivi, sempre più visti, non sempre a ragione, dalla pubblica opinione, come centri di potere distaccati dalla realtà, luoghi dove le illegalità, anziché essere combattute, vengono nascoste, o addirittura coltivate. In questi mesi in cui ho ricoperto la carica di Consigliere Provinciale ho potuto constatare questa disaffezione ma ho potuto rilevare anche, attraverso il contatto giornaliero con varie Autorità ed esponenti politici, la forza la passione ed il senso etico e legalitario di tanti. Ed è per dare forza e seguito alle istanza di legalità che sia comuni cittadini che figure istituzionali ad ogni livello portano avanti con forza che ho voluto sottolineare i rischi e le ambiguità della situazione che si è venuta a creare, e non certo per una questione personale che mi vede contrapposto al sig. Bartolotta Antonino quale privato cittadino.
Al sig. Bartolotta Antonino però, quale uomo pubblico, va ascritto il silenzio nei confronti sia della opinione pubblica che dei pubblici poteri perché come candidato prima, e come eletto al Consiglio Provinciale poi, anziché tacere, avrebbe dovuto pubblicamente dare notizia della sua situazione personale che lo avrebbe costretto alla sospensione dalla carica. Non è possibile, credo, in uno stato di diritto, che la ricorrenza di una così grave circostanza che ha portato ipso juris alla sospensione dalla carica abbia dovuto essere fatta notare agli organi competenti solo dalla buona volontà e dal desiderio di legalità di un gruppo di privati cittadini che ha presentato un esposto del quale, interpretandone i sentimenti, sono stato primo firmatario.
Allo stesso modo credo di interpretare e riportare qui i sentimenti di tanti cittadini non ancora del tutto disillusi ed ancora fiduciosi nella possibilità di legalità e buona amministrazione, ritenendo non auspicabile che il mero trascorrere del tempo renda priva di efficacia giuridica e morale la ratio della sospensione dalla carica, cioè quella di far sì che nessun cittadino condannato di gravi reati contro la pubblica amministrazione possa, con la sua partecipazione alle sedute e il suo voto, partecipare alla formazione degli atti delle pubbliche assemblee elettive e degli organi degli enti locali, a maggior ragione quando manca solo un mese se non alla definitiva conclusione della vicenda, certamente ad un importante suo chiarimento qual è quello che sarà dato dalla sentenza della Corte di Appello di Messina sul caso Bartolotta.
Sono convinto che saprete adottare, ognuno per quanto di Sua competenza, i provvedimenti più opportuni a salvaguardia della economicità, del buon andamento della Pubblica amministrazione, del rispetto della volontà di legge, della la pubblica etica e della legalità.
Distinti saluti
Antonino Muscarello
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