Casa e Fisco
CASA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA: L’INTERVENTO DEVE ESSERE DI “PESO”
L’elenco delle opere ammesse tra Testo unico e giurisprudenza. Ecco quali opere rientrano nella manutenzione straordinaria.
Ai sensi dell’articolo 3 del Testo Unico edilizia, Dpr 380/2011, sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Da una lettura sistematica delle normative regionali attuative del Tue, rientrano nella predetta categoria, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
Sostituzione del tetto senza alterazione della sagoma; rifacimento solai; ripartizione interna dell’unità immobiliare; costruzione di scale interne; ripostigli soppalcati di ridotta entità; pareti divisorie; integrazione servizi igienici; sostituzione elementi e rivestimenti esterni con materiali diversi; installazione ascensori e montacarichi.
Secondo la giurisprudenza sono opere di manutenzione straordinaria:
Opere di demolizione e rifacimento dei solai; utilizzazione del piano interrato sotto il vano scale per l’installazione della centrale idrica; demolizione della copertura a tetto e sua ricostruzione con solaio in laterocemento e manto di tegole, modifica alla ripartizione interna degli appartamenti, rifacimento di intonaco e ripristino degli infissi (Tar Abruzzo, Pescara, 7 Settembre 2004, n. 799);
Lavori relativi alla sostituzione o conservazione di elementi (anche strutturali) di edifici preesistenti, ovvero l’inserimento di elementi nuovi che abbiano però carattere necessario (Tar Campania, sezione IV, 28 Novembre 2008, n. 20564).
La categoria della manutenzione straordinaria consente quindi una sostituzione innovativa di alcune parti del fabbricato e la realizzazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici. Sono ammessi:
materiali e intonaci esterni diversi da quelli esistenti, aperture interne, interventi di consolidamento e risanamento delle strutture, spostamento di tramezzi, destinazione dei locali esistenti a servizi igienici e impianti tecnici, sistemazioni esterne, eccetera.
Ricordiamo inoltre ai fini della differenziazione che nella categoria superiore alla manutenzione straordinaria, ossia il restauro e risanamento, rientrano gli interventi edilizi rivolti al consolidamento, al ripristino e al rinnovo degli elementi sostitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Il Dl 40/2010 ha modificato l’articolo 6 relativo all’attività edilizia libera del Testo unico edilizia (TU) Dpr 380/2011, prevedendo un elenco di interventi sottratti all’obbligo di acquisire un preventivo titolo abitativo, ma per i quali l’interessato deve presentare una comunicazione di inizio lavori in alcuni casi accompagnata da una relazione e dagli elaborati progettuali.
In questa categoria sono ricompresse, ai sensi dell’articolo 5, comma 2:
Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore ai novanta giorni;
le opere di pavimentazione e finitura degli spazi interni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, (da realizzare al di fuori della zona A), di cui al decreto del ministro per i Lavori pubblici 2 Aprile 1968, n. 1444;
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Fonte: Il Sole 24 Ore di Lunedì 5 Dicembre 2011.
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