Casa e Fisco
ENTRO IL 30 SETTEMBRE, POSSIBILE IL CAMBIO CATASTALE DELLE CASE RURALI
Procedere alla riclassificazione catastale degli immobili rurali, consente l’esonero dal pagamento dell’Ici.
Scade il 30 settembre 2011 il termine entro il quale i proprietari o i titolari di diritti reali su fabbricati rurali hanno l’opportunità di presentare all’agenzia del Territorio domanda di variazione della categoria catastale, per l’attribuzione all’immobile della categoria A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali alle attività agricole.
In realtà si attende il decreto dell’Economia con il quale dovranno essere stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria per procedere alla riclassificazione catastale degli immobili rurali (articolo 7, comma 2-quater, del Dl 70/2011). Non è un obbligo ma un’opportunità, che risolve i problemi fiscali che si incontrano quando i fabbricati rurali sono iscritti nel catasto fabbricati in categorie diverse da quelle indicate nell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 70/2011, in particolare ai fini dell’esclusione dall’Ici. I soggetti interessati sono tutti coloro che possiedono fabbricati rurali iscritti nel Catasto fabbricati, indipendentemente dalla natura giuridica (persone fisiche o società) e dall’esercizio o meno dell’attività agricola. Quindi, per esempio, anche il proprietario con beni affittati ha interesse a regolarizzare la posizione dei propri immobili in quanto è tenuto al pagamento delle imposte, compresa l’Ici; se invece il fabbricato è rurale in quanto utilizzato dall’affittuario, il proprietario non è tenuto al pagamento dell’imposta comunale.
La domanda di variazione catastale deve essere accompagnata dall’autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda (quindi dal 1º gennaio 2006) i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 557/1993. Questo è l’aspetto centrale della questione: infatti la natura di fabbricato rurale discende esclusivamente dal rispetto dei requisiti, che sono principalmente legati alla destinazione e all’effettivo utilizzo delle costruzioni agricole na volta presentata la domanda di classificazione dei fabbricati rurali, corredata dall’autocertificazione corretta, il proprietario non deve fare nulla e non assolve alcuna imposta sui fabbricati medesimi. Sarà il Territorio a effettuare i relativi controlli ma nel frattempo il fabbricato assume la categoria catastale richiesta con i conseguenti benefici fiscali.
28 Agosto 2011
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