Casa e Fisco
FISCALITA’. NOVITA’ PER I PROFESSIONISTI: NUOVO REGIME PER I MINIMI
L’art. 27 del d.l. 6.7.2011, n. 98 (c.d. manovra correttiva) – così come modificato dalla legge di conversione 15.7.2011, n. 111 – ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’introduzione di una nuova e unica agevolazione riservata alle nuove attività produttive e di lavoro autonomo.
L’agevolazione spetta per quei contribuenti che nell’anno solare precedente hanno percepito compensi ovvero ricavi per un importo non superiore a 30 mila euro.
Con tale previsione normativa, di fatto, a far data dal 1° gennaio 2012 dovrebbero venir meno i due regimi agevolati a oggi presenti nel sistema tributario italiano e, più precisamente, il regime dei contribuenti minimi e il regime delle nuove iniziative produttive.
Il regime introdotto sarà una combinazione tra i due regimi richiamati sopra; più nel dettaglio, esso prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari al 5% (si ricorda che oggi l’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi è pari al 20% mentre per le nuove iniziative produttive pari al 10%).
L’agevolazione, che dovrebbe essere maggiormente vantaggiosa per i contribuenti che vi rientreranno, si applicherà a decorrere dal 2012 per i primi cinque anni di attività (ovvero per più anni ma oltre il 35esimo anno di età); tale agevolazione fiscale sarà rivolta anche per chi già svolge attività d’impresa purchè la stessa sia stata avviata dopo il 31 dicembre 2007.
Con successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno detratte le disposizioni di applicazione del nuovo regime.
LA PLURIMA OMESSA FATTURAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA
La Manovra bis è intervenuta anche sull’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997, concernente le sanzioni accessorie per le violazioni in materia di imposte dirette ed IVA, stabilendo che nel caso in cui siano state contestate a carico dei soggetti iscritti in albi o erdini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese.
In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è disposto dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il contribuente ed, in deroga all’art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 472/1997, è immediatamente esecutivo. Gi atti vengono comunicati sia all’Albo sia all’iscritto per la relativa sospensione.
Nel caso in cui le violazioni siano state commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionali, la sanzione accessoria sarà disposta nei confronti di tutti gli associati.
La sanzione accessoria in esame dovrebbe trovare applicazione unicamente per le violazioni (omessa fatturazione) successive al 13 agosto 2011.
N.B. Testi tratti dalla sezione “Fiscalità” del bimensile “Geocentro Magazine” di luglio-agosto 2011.
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