Casa e Fisco
CONDOMINI. APPROVATA IN VIA DEFINITIVA LA LEGGE: COSA CAMBIA
La riforma del condominio è legge. Il via libera definitivo è arrivato ieri dalla commissione giustizia del senato che ha approvato in sede deliberante e senza apportare modifiche il testo varato il 27 settembre scorso dalla camera dei deputati. Per la prima volta, dal lontano 1942, cambiano le regole del codice civile che disciplinano la convivenza in condominio e che interessano circa 30 milioni di italiani. Ma vediamo le principali novità a cominciare dalla figura dell’amministratore che esce profondamente ridisegnata dalla riforma.
AMMINISTRATORE – Il provvedimento rende più snelle le decisioni e valorizza la figura dell’amministratore che resterà in carica due anni, dovrà avere requisiti di formazione e onorabilità, non dovrà essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, dovrà avere conseguito almeno il diploma di maturità, aver frequentato un apposito corso e, ove ciò sia richiesto dall’assemblea, aver stipulato una speciale polizza assicurativa a tutela dei rischi derivanti dal proprio operato. L’amministratore potrà essere licenziato prima della fine del mandato qualora abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale.
Nei confronti dei condomini morosi l’amministratore potrà procedere con l’ingiunzione senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea e potrà comunicare ai creditori i dati di chi non paga. Questi così potranno agire in prima battuta sui “morosi”. Se la mora dura più di sei mesi, l’amministratore dovrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.
RIASSUMIAMO LE PRINCIPALI NOVITA’
- ANIMALI: il regolamento condominiale non potrà “vietare di possedere o detenere animali domestici”.
- RISCALDAMENTO: chi vuole staccarsi dall’impianto centralizzato può farlo senza dover attendere il benestare dell’assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale.
- BERRIERE ARCHITETTONICHE: per la messa a norma in sicurezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo, basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno.
- CAMBIO DESTINAZIONE D’USO LOCALI COMUNI: basteranno i quattro quinti.
- REPERTORIO DEI CONDOMINI: quello presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio è soppresso. L’Aula di Montecitorio ha approvato un emendamento della commissione Giustizia (su cui il governo ha espresso parere favorevole) che ha soppresso l’articolo 25 del ddl di riforma. Contro si era già espressa la commissione Bilancio e lo stesso esecutivo, in quanto la norma consterebbe oneri per le casse dello Stato.
- AMMINISTRATORE DIPLOMATO: niente registro ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). Per fare l’amministratore, ad esempio, bisognerà frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola media di secondo grado.
- ASSICURAZIONE E WEB: l’assemblea può disporre la creazione di un sito internet del condominio ad accesso individuale protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L’amministratore, inoltre, all’atto della nomina dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini.
- NO AD AMMINISTRATORE CONDANNATO: l’amministratore resterà in carica due anni; dovrà avere requisiti di formazione e onorabilità, non dovrà essere stato condannato per delitti contro la Pubblica amministrazione. L’amministratore potrà essere licenziato prima della fine del mandato qualora abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale. Dovrà indicare quanto chiede come compenso al momento della nomina. In caso di condomino “moroso”, l’amministratore potrà procedere con l’ingiunzione senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea e potrà comunicare ai creditori i dati di chi non paga. Questi così potranno agire in prima battuta sui “morosi”. Se la mora dura da più di sei mesi, dovrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.
- CALA IL QUORUM: quorum più basso (dovrà essere pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà dei millesimi) per deliberare, ad esempio l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio. Uguale il quorum per deliberare l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguono a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
- NO AI CONDOMINI “MOLESTI”: maggior rigore contro chi arreca danni o disturba. Per chi viola il regolamento condominiale la sanzione è stata aggiornata: da 0,052 euro (pari a cento lire) a 200 euro. In caso di recidiva si arriva a 800 euro.
NOTA: I testi sono tratti dal quotidiano “Italia Oggi” di Mercoledì 21 Novembre 2012. Pagina 27.
21 Novembre 2012
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