Casa e Fisco
FABBRICATI RURALI: A CISCUNO LA SUA TARIFFA D’ESTIMO
IL QUADRO A: Nel modello 730/2013 non vanno dichiarati i fabbricati rurali che andavano iscritti al catasto edilizio entro lo scorso 30 novembre: la regolarizzazione di fatto rileva esclusivamente ai fini del pagamento Imu.
In generale il contribuente nel modello 730 continua ad indicare nella colonna 1 del quadro B le rendite risultanti dagli atti catastali dei fabbricati posseduti esclusi quelli rurali.
L’articolo 13 del Dl 201/2011, oltre a stabilire che i fabbricati rurali rientrano nel campo di applicazione dell’Imu, prevedeva che quelli che erano iscritti in catasto dovessero essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro lo scorso 30 novembre.
Tuttavia ai fini Irpef continua a rilevare l’articolo 42 del Tuir, secondo cui i fabbricati in questione non si considerano produttivi di reddito. Pertanto la rendita dei fabbricati rurali rimane esclusa dall’imposizione diretta e quindi non va indicata nel quadro B del modello 730/2013.
Le istruzioni al modello confermano questo principio. In particolare, si precisa che i fabbricati rurali non vanno dichiarati in quanto non producono reddito fondiario. Ciò vale anche con riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat i quali risultano non assoggettati né all’Imu né all’Irpef (circolare 5/E/2013 dell’agenzia delle entrate).
I requisiti per il riconoscimento della ruralità sono contenuti nell’articolo 9 del Dl 557/1993 commi 3 (fabbricati ad uso abitativo) e 3-bis (fabbricati ad uso strumentale).
Per quanto riguarda i terreni, i relativi redditi dominicali e agrari sono determinati mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ogni classe e qualità del fondo secondo le norme della legge catastale. Le tariffe si rilevano dalle iscrizioni catastali per ciascun comune e consistono nel reddito dominicale medio ordinario, nonché reddito agrario ritraibile per ogni ettaro di terreno.
Le istruzioni alla compilazione al modello 730/2013 precisano che entrambi possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante al catasto. Se non c’è corrispondenza, invece, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa d’estimo media è pari al rapporto tra la somma delle tariffe delle classi previste per la medesima quantità di coltura di coltura e il numero delle classi stesse. Queste difformità sono poco frequenti in quanto il sistema catastale aggiornato mediante la richiesta di contributi nell’ambito della politica agricola comunitaria.
Costituiscono casi particolari la mancata coltivazione per un’intera annata agraria per cause non dipendenti dalla tecnica agraria e la perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo per eventi naturali.
Nel primo caso va compilata la colonna 7 del quadro A del 730/2013 con il codice 1 e concorre alla formazione del reddito complessivo solo il 30% del reddito dominicale, mentre quello agrario è escluso dell’Irpef.
Nel secondo caso, invece, nella colonna 7 va indicato il codice 2 ed entrambe le componenti non scontano le imposte dirette.
IL QUADRO B: PROPRIETARI DI CASA DIVISI DA USUFRUTTO E COMODATO
Il diritto reale solleva dalla denuncia, la concessione a un familiare no.
Nella compilazione del quadro B del modello 730/2013, relativamente ai redditi dei fabbricati, va fatta attenzione ai molti casi particolari che riguardano le caratteristiche e la localizzazione degli immobili, oltre che il rapporto giuridico che li lega al contribuente.
In generale il quadro B del modello 730/2013 va compilato dai soggetti che possiedono, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), fabbricati situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto dei fabbricati.
In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad esempio, uso o abitazione), i titolari della sola “nuda proprietà” non devono dichiarare il reddito del fabbricato.
Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario, cioè da chi lo utilizza gratuitamente. L’immobile dato in comodato, ad esempio, ad un familiare che lo utilizza gratuitamente, non deve essere dichiarato dal comodatario ma dal proprietario.
Se il fabbricato appartiene a più persone, ogni comproprietario deve dichiarare la quota di possesso di sua spettanza.
Nel caso di acquisto o di cessione del fabbricato durante il 2012, il reddito va attribuito, a ciascun possessore, proporzionalmente alla durata del possesso.
COOPERATIVE
Dichiarano il reddito dei fabbricati anche i soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale. Va dichiarato il reddito relativo all’alloggio assegnato dal verbale della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti come ex Iacp, ex Incis, eccetera.
IMMOBILI ALL’ESTERO
I contribuenti che presentano il modello 730/2013 devono presentare anche il modello Unico PF/2013, se devono calcolare l’Ivie, l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero. La dichiarazione dei redditi non semplificata va presentata anche per compilare il modulo RW. Per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, va compilato il rigo D4, codice 5, del 730/2013.
L’Ivie (come l’Ivafe) si applica dal 2012 e non dal 2011, come era previsto dal decreto salva Italia. Quanto già versato nel 2012 come saldo per il 2011, viene ora considerato come acconto per il 2012. per questo motivo nei righi da RM30 a RM35 di Unico PF/2013, sono state introdotte le caselle “acconto versato” e “imposta a credito” (quest’ultima da usare, se l’acconto supera l’imposta dovuta). È stata inserita anche la casella “abitazione principale”, che consente l’applicazione dell’aliquota dello 0,4%invece di 0,76%. L’Ivie (come l’Ivafe) verrà riscossa come l’Irpef, cioè pagando anche le due rate di acconto (al 16 giugno e al 30 novembre).
SOCIETA’ SEMPLICI
I soci di società semplici, che possono avvalersi di un sostitutod’imposta per le operazioni di conguaglio, possono utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi fondiari, derivanti dalla loro partecipazione alla società. Con la certificazione della quota di partecipazione nella società, il socio con sostituto d’imposta può scegliere di non inviare il modello Unico PF per dichiarare il relativo reddito, ma di compilare e presentare il modello 730, riportando la sua quota di spettanza (quadro A per i terreni e B per gli eventuali fabbricati).
NOTA: i testi sono tratti da “Il Sole24 ORE” di Mercoledì 3 Aprile 2013. “La Guida al modello 730”.
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