Casa e Fisco
LA TASSA SUI RIFIUTI EX TARSU (TARES). QUANDO E COME SI PAGA
CASA E FISCO – Dal 2013, tutti gli attuali regimi di prelievo comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, variamente denominati (TARSU, TIA1 e TIA2), verranno sostituiti da un nuovo “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” (TARES). Le sorprese per i cittadini saranno, con ogni probabilità, amare. Innanzitutto perché i comuni dovranno calcolare l’entità del tributo da richiedere ai contribuenti in misura tale da coprire tutti i costi sostenuti per il servizio (oggi sono davvero pochi i comuni che hanno un grado di copertura dei costi pari al 10%) e in secondo luogo perché in aggiunta a quanto dovuto per la gestione dei rifiuti dovrà essere pagato un importo pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile a fronte dei servizi indivisibili che il comune rende ai propri cittadini. Quest’ultimo balzello finirà, di fatto, nelle casse dello Stato.
Di positivo, per i privati, va rilevato che se il comune non opta per una tariffa-corrispettivo (applicabile solo in caso di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti) sul prelievo relativo al servizio di gestione dei rifiuti, in quanto avente natura tributaria, non potrà essere applicata l’IVA, come invece oggi avviene, non sempre a ragion veduta, per la TIA1 e TIA2. I contribuenti che pagavano la TARSU vedranno inoltre scomparire dalla bolletta di pagamento quel vetusto prelievo denominato “addizionale ex Eca” che verrà abrogato contestualmente all’introduzione della TARES.
CHI DEVE PAGARE
La TARES sarà dovuta da chiunque da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, compresi quindi garage e cantine. Sono invece scluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (es. giardini) e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (es. posti auto condominiali non assegnati). Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (come ad esempio nel caso degli appartamenti turistici affittati solo per qualche settimana all’anno), il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
LA BASE IMPONIBILE
L’art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, prevede che le abitazioni e relative pertinenze (come ad esempio il garage) il tributo relativo alla gestione dei rifiuti debba essere calcolato applicando una tariffa stabilita dal comune (in relazione alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie) all’80% della superficie catastale calcolata secondo le regole contenute nell’allegato c) al d. P.R. n. 138/1998. In altri termini, dalla superficie calpestabile si passerà ad una superficie convenzionale (quella catastale) che dovrebbe essere indicata nelle visure catastali anche se, nella maggior parte dei casi, tale valore non compare ancora. Considerato, però, che se dalle risultanze catastali emerge che solo un’esigua parte degli immobili è dotato della superficie catastale, un emendamento governativo alla legge di stabilità per il 2013, in questi giorni in discussione in Parlamento, prevede che, in attesa dell’attribuzione della superficie catastale da parte dell’Agenzia del Territorio, la superficie imponibile della TARES resta quella calpestabile (la stessa quindi della TARSU, TIA1 o TIA2). Tuttavia il comune, nell’ambito della propria attività di controllo e accertamento, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale.
LA TASSA NELLA TASSA
Nella premessa si è evidenziato come la TARES si articoli in due componenti: a) la “TARES-rifiuti”, finalizzata alla “copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni”, avente natura di tassa; b)la “TARES-servizi”, destinata alla copertura “dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, avente natura di imposta.
La “TARES-servizi” viene determinata mediante una maggiorazione (della TARES-rifiuti) pari a 0,30 euro per metro quadrato.
I comuni, con delibera del consiglio comunale, possono modificarein aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato. Non è forse superfluo sottolineare che la maggiorazione (calcolata in ragione dei 30 centesimi per metro quadrato) finirà, di fatto nelle casse dello Stato attraverso la riduzione dei trasferimenti riconosciuti ai comuni. Ai municipi resterà quindi solo l’eventuale eccedenza tra 30 e 40 centesimi.
LE RIDUZIONI OBBLIGATORIE
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa che il comune deve determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Nella modulazione della tariffa sono inoltre assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
LE RIDUZIONI FACOLTATIVE
Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
- Abitazioni con unico ocupante;
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero;
- Fabbricati rurali ad uso abitativo.
QUANDO E COME SI PAGA
Il versamento della TARES è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello F24. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Un emendamento alla legge di stabilità, in discussione in questi giorni al Parlamento, prevede che per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe da parte del comune, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA1 o di TIA2. Per le nuove occupazioni, dall’1/1/2013, l’importo delle rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU, TIA1, TIA2 applicate dal comune nell’anno precedente. Il versamento a conguaglio effettuato con la prima rata successiva alla determinazione delle nuove tariffe da parte del comune.
Il predetto emendamento prevede inoltre che, sempre per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro sia effettuato contestualmente al pagamento del tributo dovuto per il servizio rifiuti alla scadenza delle prime tre rate (gennaio, aprile, luglio). L’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata. A partire dall’1/1/2014 sarà consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente identificati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. È tuttavia da ritenere che le dichiarazioni presentate ai fini della TARSU (o TIA1, TIA2) restino valide anche per la TARES fatte salve le variazioni d’ufficio della superficie (da quella calpestabile all’80% di quella catastale) che dovranno, tuttavia, essere comunicate dal comune ai contribuenti.
L’IVA
Nel caso in cui il comune abbia realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico (prima condizione) e con regolamento abbia previsto l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (seconda condizione) l’importo dovuto per la TARES dovrà essere maggiorato dell’IVA. Con ulteriore aggravio sui cittadini che, a differenza delle imprese, non potranno detrarla. In ogni caso l’IVA non potrà mai essere applicata sulla TARES-servizi (0,3 euro per metro quadrato).
NOTA: I testi sono tratti da “LE MIE TASSE – Guida pratica al risparmio fiscale”, i tascabili di ItaliaOggi, finito di stampare nel Dicembre 2012.
Invia un Commento