Politica
FIUMEDINISI, NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE. REPICI: INVIEREMO GLI ATTI AL PREFETTO
COMUNE DI FIUMEDINISI (Messina) – Dichiarazione di voto sull’argomento posto al punto 6° dell’ O.d.G. della seduta del C.C. del 21.01.2013 avente ad oggetto: Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. I sottoscritti consiglieri comunali,
PREMESSO
• che l’approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale appare palesemente illegittima perché allo stato non è prevista alcuna commissione per valutare la regolarità tecnico/giuridico degli emendamenti proposti;
RITENUTO
• che vi sono articoli in particolare gli artt. 27, 28, 29, che servono ad intimorire e ad imbavagliare il Consigliere comunale che dissente dalle posizioni della Maggioranza; • che la modifica all’art. 29 comma 2, che mira a limitare la durata dell’intervento di ciascun Consigliere, appare palesemente illegittima, giusta sentenza n. 1662 del 30/04/2010 del TAR Lombardia, Sez. II di Brescia;
• che non è presente l’inserimento della Conferenza dei capigruppo e della sua regolamentazione così come previsto dallo stesso Statuto comunale (art. 35 comma 4), al fine di favorire una migliore comunicazione e collaborazione tra le forze amministrative del Comune di Fiumedinisi ed in particolare con il Presidente nell’organizzazione dei lavori consiliari;
• che non viene previsto un articolo sulle garanzie delle Minoranze e controllo consiliare con l’istituzione di una commissione di garanzia e di controllo che dovrebbe essere presieduta da un consigliere di minoranza;
• che si ravvede la necessità di provvedere ad una forma di verbalizzazione integrale delle sedute del consiglio che richiede l’uso di telecamere e questo significa apportare una modifica all’art. 36 del nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, con l’integrazione dei seguenti comma:
7. L’amministrazione comunale, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’Ente, procede alla ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale finalizzata alla loro diffusione attraverso il sito internet istituzionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.
8. Il Presidente del Consiglio è tenuto a fornire idonea informazione a tutti i Consiglieri circa l’esistenza delle telecamere e la successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli che informino adeguatamente il pubblico presente.
9. E’ altresì consentita, a garanzia del diritto di cronaca, la ripresa delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale attraverso videocamere, registratori o altri mezzi tecnicamente idonei, da parte di organi di informazione appositamente accreditati dal Comune con modalità stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo.
10. La videofonoregistrazione della seduta, su supporto informatico, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni relative al documento informatico, tali che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, viene custodita a cura del Segretario Generale e costituisce documentazione probante utilizzabile nei limiti di legge. In caso contrario la videofonoregistrazione costituisce mero elemento di supporto ai fini della redazione del varbale scritto. La videofonoregistrazione non sostituisce mai il verbale scritto della seduta. Tuttavia il verbale scritto può fare riferimento integrativo al documento informatico contenente la ripresa audiovisiva della seduta di riferimento. In tale ultimo caso il documento informatico fa parte integrante e sostanziale del verbale.
11. Il Segretario Generale, coadiuvato da personale di sua fiducia, redige, per ogni argomento all’ordine del giorno del Consiglio comunale il verbale della seduta in forma scritta.
12. Il verbale scritto è il documento che sostanzia la deliberazione dell’Organo ed é utilizzato per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Può essere rilasciata copia conforme della videofonoregistrazione unicamente nel caso la stessa acquisti le caratteristiche del documento informatico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
13. I verbali scritti contengono:
– la data e l’ora di inizio della seduta;
– l’elenco dei Consiglieri presenti all’inizio della trattazione;
– l’elenco degli Assessori presenti all’inizio della trattazione;
– il nome del Presidente del Consiglio Comunale che dirige i lavori;
– il nome del Segretario Generale o di chi lo sostituisce che vi partecipa;
– i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni;
– l’indicazione se trattasi di seduta pubblica o segreta;
– l’indicazione se trattasi di seduta di prima o seconda convocazione ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento;
– gli emendamenti eventualmente presentati che saranno allegati al verbale;
– il testo di interventi del Presidente, dei Consiglieri, del Sindaco o degli Assessori qualora questi lo abbiano espressamente richiesto al segretario generale e prodotto per iscritto il relativo testo debitamente datato e sottoscritto;
– ogni altra circostanza che il Presidente disponga consti a verbale;
– i nominativi dei Consiglieri presenti al momento della votazione,
– l’indicazione dei voti e dei gruppi favorevoli o contrari ad ogni proposta ed i nominativi degli astenuti.:
– il testo del preambolo e del dispositivo della delibera, comprensivo delle dichiarazioni di voto;
– il testo degli allegati che si dichiarano parte integrante e sostanziale, ivi compresa l’ipotesi di cui al precedente comma 12 ultimo periodo.
14. Ciascun Consigliere ha il diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio voto. In questo caso ha facoltà di dettare le motivazioni o di depositarne una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al Segretario Generale l’inserzione integrale nel processo verbale.
• Che tutte le modifiche proposte traggono origine da casi episodici e contingenti che si vorrebbero regolamentare, mentre il buon senso suggerisce che eventuali accadimenti episodici possono essere concordati e definiti tra i capigruppo e il Presidente del Consiglio; Per quanto premesso e ritenuto,
VI INVITIAMO
a prendere seriamente in considerazione le nostre PROPOSTE di modifica e/o integrazioni degli artt. sopracitati e, CHIEDONO il rinvio del punto ad una prossima seduta consiliare al fine di valutare tutti gli emendamenti proposti, in caso contrario,
D I C H I A R A N O
il proprio voto contrario al nuovo regolamento, e di inviare gli atti al Prefetto di Messina, all’Assessorato Regionale Enti Locali e al Ministero dell’ Interno, perché tale Regolamento limita l’attività dei consiglieri di minoranza e fa supporre la non trasparenza dell’azione amministrativa di chi è deputato a governare.
Fiumedinisi, 21.01.2013
I Consiglieri Dott. Francesco Repici, Dott. Orazio De Francesco, Sig. Domenico Papale
IN ALLEGATO, LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. II – Sentenza 30 aprile 2010, n. 1662
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