Casa e Fisco
Precari: Anzianità e stabilizzazioni
Stabilizzazioni. Nel calcolo del periodo minimo di tre anni rientrano anche collaboratori occasionali e prestazioni professionali delle partite iva.
Sono molti i dubbi che stanno sorgendo in tante amministrazioni alle prese con l’avvio alle stabilizzazioni dei precari. In particolare, ci si chiede se sia possibile considerare come periodi utili per la determinazione dell’anzianità, se i concorsi possono essere riservati interamente ai precari, se possano essere stabilizzati direttamente i dipendenti assunti tramite avviamento nelle categorie A e B e se anche nel caso in cui le “sistemazioni” dei precari siano finanziate con il taglio della spesa per le assunzioni flessibili, occorra aspettare il vincolo a riservare alle assunzioni con procedure ordinarie almeno il 50% delle capacità assunzionali.
LE SELEZIONI – possibili concorsi riservati agli interni ma ai nuovi ingressi va riconosciuto il 50% degli spazi da turn over.
Per dare risposta a questi dubbi, oltre alle indicazioni contenute nelle circolari della Funzione Pubblica 3/2017 e 1/2018 si deve fare riferimento al criterio interpretativo suggerito dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo: la finalità del legislatore è quella di una deroga dai principi ordinari “in ragione della dimensione che ha assunto il precariato nella pubblica amministrazione”.
La Funzione Pubblica consente di conteggiare nell’anzianità minima triennale tutte le “tipologie di contratto flessibile”, ponendo solo la condizione che siano ascrivibili alla stessa categoria in cui si da corso alla stabilizzazione. È una lettura assai ampia che, per esplicita volontà legislativa, esclude solo i contratti di amministrazione. Sulla base della circolare dovrebbero quindi essere considerati come utili i contratti di collaborazione occasionale e le prestazioni professionali rese dai titolari di partita Iva. Il che è da considerare innegabile nei casi in cui questi rapporti erano assimilabili a co.co.co o addirittura a prestazioni di lavoro subordinato.
Sempre le indicazioni della Funzione Pubblica consentono di ritenere possibili concorsi per le stabilizzazioni interamente riservati agli interni, ma a condizione di garantire che siano destinati ad assunzioni con procedure ordinarie almeno il 50% delle capacità assunzionali del 2018/2020, visto che i tetti alle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti già soggetti patto di stabilità, sono dettati con riferimento ai risparmi derivanti dalle cessazioni.
Quanto al tetto di spesa per le stabilizzazioni e al vincolo a riservare almeno la metà delle capacità assunzionali 2018/2020 a quelle con procedure ordinarie, si deve evidenziare che la soglia esclude le stabilizzazioni finanziate con il taglio della spesa sostenuta mediamente per le assunzioni flessibili nel triennio 2015/2017. Queste risorse sono destinabili solo alle stabilizzazioni per esplicito vincolo legislativo.
Si deve ritenere che i dipendenti utilizzati nelle categorie A e B, in cui le assunzioni non si realizzano tramite concorsi ma attraverso l’avviamento al lavoro in quanto è richiesto solo il diploma della scuola dell’obbligo, possono essere stabilizzati direttamente. Le procedure previste da norma di legge per poter procedere alla assunzione diretta sono assimilabili ai concorsi previsti come vincolo all’articolo 20, comma 1del Dlgs 75/2017, come ricorda ancora una volta la Funzione Pubblica: in questo caso siamo nell’ambito della legge 56/1987. Va ricordato poi che queste assunzioni sono escluse dal vincolo di riservare almeno la metà della spesa agli ingressi con procedure ordinarie.
N.B: L’articolo è tratto da “Il Sole 24 Ore” di oggi, 12 Febbraio 2018.
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