Casa e Fisco
DECRETO LIBERALIZZAZIONI. NASCE IL CONTO CORRENTE DI BASE PER RIDURRE I COSTI APPLICATI DALLE BANCHE
Il decreto-liberalizzazioni prevede due interventi per accrescere la trasparenza e la concorrenza nel campo dei servizi bancari. Il primo è una modifica della norma contenuta nella manovra varata a dicembre 2011, che fissava una procedura piuttosto complessa e lunga per la messa a punto delle caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base (conti ad operatività limitata e basso costo) previsti ad esempio per i pensionati che debbano incassare una pensione superiore a mille euro, che come noto è la soglia fissata dalle nuove disposizioni sulla tracciabilità.
Invece di prevedere che la Banca d’Italia, l’Abi, la società Poste italiane Spa e le assicurazioni dei prestatori di servizi di pagamento definissero con una convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le caratteristiche del nuovo contratto modello base (e che solo in caso di mancata stipula la decisione passi al ministero) il nuovo provvedimento stabilisce tout court che il ministero dell’economia, sentita Banca d’Italia fissi con un proprio decreto le caratteristiche di un conto di pagamento o di un conto corrente “di base” e stabilisca l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata attraverso una rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta. E’ quindi una norma di semplificazione, che permette di anticipare i tempi di attuazione del conto di base.
L’altra disposizione interviene nuovamente per regolare la prassi bancaria dell’ “abbinamento in automatico” tra mutuo casa e polizze. La prima manovra varata dal Governo Monti ha già stabilito che “è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di una istituzione di credito o di un intermediario finanziario che ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca istituto o intermediario”. Inoltre, il fenomeno dell’”abbinamento” è già stato oggetto anche di un’iniziativa dell’Isvap, che ha imposto il divieto, per le banche, di essere contemporaneamente collocatori e beneficiari della polizza. Senonchè il garante della concorrenza ha suggerito al Governo di intervenire nuovamente per realizzare un intervento chiaro sul fronte della trasparenza, correttezza e qualità dell’informazione al cliente. Il consumatore, era l’argomentazione usata, dovrebbe poter conoscere il costo connesso al finanziamento e alla polizza, comprese le provvigioni dell’intermediario, nel caso in cui volesse una polizza con beneficiaria la banca mutuante, rispetto al caso in cui decidesse di non contrarre alcuna polizza.
La raccomandazione dell’Antitrust, al governo era quella di rendere in ogni caso esplicita la “non obbligatorietà” dell’abbinamento mutuo-polizza. La prima contenuta nel decreto-liberalizzazioni, peraltro, si limita a prevedere che “le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi”. In sostanza, e tenuto conto delle sollecitazioni dell’Antitrust ma in qualche misura anche delle obiezioni del mondo del credito, secondo il quale si tratta di formule contrattuali, non di obblighi, perché in questi contratti la polizza viene offerta per proteggere il cliente dal rischio di perdere il bene oggetto del mutuo.
IN SINTESI
I COSTI DEI C/C: La norma prevede che il ministero dell’Economia, sentita Banca d’Italia, fissi con un proprio decreto le caratteristiche di un conto di pagamento o di un conto corrente “di base” e stabilisca l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata attraverso la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
LA DOPPIA POLIZZA: Nel decreto è contenuta una norma che mira a regolare l’offerta delle polizze da parte delle banche al momento della sottoscrizione del mutuo. È previsto che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
NOTA: Testo tratto da “Il Sole 24 Ore” di Venerdì 20 Gennaio 2012.
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