Casa e Fisco
DONAZIONI E SUCCESSIONI: QUANDO SI PAGA E QUANTO
Il trasferimento di ogni tipologia di bene può avvenire tramite atto tra vivi (come la donazione o la compravendita) o attraverso la successione ereditaria. Quando un soggetto beneficia di un arricchimento patrimoniale mortis causa o a titolo di liberalità, a determinate condizioni deve versare un importo al fisco. Le norme che regolano la materia sono state più volte riscritte. Con le leggi n. 286/2006 e n. 296/2006 (Finanziaria 2007) è stata quindi reintrodotta nel nostro sistema l’imposta sulle successioni e sulle donazioni. A partire dal 3 ottobre 2006, in relazione al grado di parentela tra le persone interessate e al valore del patrimonio trasferito, si applica una tassazione con aliquota proporzionale. Ma come va verificato l’eventuale superamento del tetto minimo? E su quali beni? In primo luogo è bene chiarire quali sono le operazioni attratte dalla disciplina tributaria in esame e i relativi soggetti passivi dell’imposta.
Nella successione il trasferimento dei beni avviene in seguito alla morte del titolare (c.d. “de cuius”) sulla base della legge (successione legittima) o di testamento (successione testamentaria). In questo caso l’imposta, se dovuta, deve essere versata dagli eredi o dai legatari. Nella donazione, invece, il soggetto titolare (donante) trasferisce gratuitamente un bene o un diritto a beneficio di un altro soggetto (donatario). In questo caso l’imposta, se dovuta, deve essere pagata dal beneficiario. Dal punto di vista oggettivo, le regole generali relative all’imposta su successioni e donazioni interessano gli immobili, le obbligazioni, i crediti, il denaro ed altri beni mobili. Nulla deve essere pagato sul trasferimento dei veicoli iscritti al Pra (auto o moto), in quanto già soggetti all’imposta provinciale di trascrizione, né sui titoli di Stato. I trasferimenti a favore dello Stato, di enti pubblici, di fondazioni o assicurazioni legalmente riconosciute sono esenti dall’imposta, come pure quelli a favore dei partiti politici.
SUCCESSIONI
L’aliquota applicabile e la c.d. “franchigia”, ossia il valore al di sotto del quale nulla deve essere versato all’erario, variano in base alla tipologia di beni oggetto di successione e al grado di parentela o affinità tra il de cuius e gli eredi/legatari che beneficiano del trasferimento. È opportuno ricordare che la franchigia si applica a ciascun successore. Nel caso più frequente di successione, cioè quello tra coniugi o tra genitori e figli, quindi, la soglia del milione di euro va verificata in capo ad ogni singolo erede. Se per esempio una vedova lascia ai due figli un patrimonio di 1,5 milioni di euro (750 mila euro a testa), l’imposta di successione non deve essere corrisposta. Qualora invece il de cuius detenga un patrimonio di 400 mila di euro, destinato ai suoi fratelli, allora la tassazione si avrà su un importo di 100 mila euro cadauno (in quanto entrambi beneficiano della franchigia di 100 mila euro). Aspetti che dovranno essere tenuti in debita considerazione, quindi, allorchè si pianifichi in anticipo il passaggio generazionale di patrimoni piuttosto cospicui. Il nostro ordinamento prevede anche regole precise per la valutazione dei beni oggetto della successione.
I titoli di Stato sono esenti dall’imposta, come pure gli immobili soggetti a vincolo per ragioni storico-artistiche. Anche i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni vengono esclusi dal prelievo se gli eredi proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se producono apposita comunicazione nella dichiarazione di successione (che deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, cioè tipicamente dalla morte del de cuius).
La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario. Questo importo si ottiene sommando il valore dei beni e dei diritti oggetto di successione e poi sottraendo le eventuali passività e gli oneri deducibili (mutui, debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). L’importo da versare al fisco è quindi determinato dall’ufficio, che – come detto – applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.
Non va poi dimenticato che, laddove nell’eredità siano presenti immobili (o diritti reali immobiliari), i beneficiari devono pagare anche le imposte ipo-catastali. Queste sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Tale importo viene applicato in misura fissa per ciascuna imposta se il fabbricato (purchè non accatastato come “di lusso”) viene destinato ad abitazione principale, purchè il beneficiario ne abbia gli ordinari requisiti di legge.
DONAZIONI
Gran parte delle regole tributarie esposte finora si applicano anche agli atti di donazione e di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti. La riforma del regime fiscale del 2006 ha fatto sì che queste operazioni non siano più soggette all’imposta di registro, ma scontino, appunto, la specifica imposta.
Le aliquote da utilizzare per determinare il prelievo sono identiche a quelle istituite per le successioni e quindi variano in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario: stesse franchigie, stesse percentuali, stesse esenzioni.
La base imponibile si ottiene addizionando il valore dei beni e/o diritti donati, diminuiti degli oneri rimasti a carico del beneficiario (per esempio un mutuo immobiliare). Medesime ai meccanismi ereditari sono pure le regole per il calcolo del valore degli asset ceduti a titolo gratuito.
Allo stesso modo di quanto illustrato in precedenza, se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre sia l’imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del 2% del valore dell’immobile, sia l’imposta catastale (richiesta per la voltura dell’atto), nella misura dell’1% del valore dell’immobile.
Se la donazione riguarda una “prima casa”, vigono le agevolazioni concesse per le successioni. In luogo delle imposte ipo-catastali calcolate in percentuale, il beneficiario dovrà quindi pagare in misura fissa 168 euro per ciascuna.
È utile ricordare che gli atti di donazione e gli altri atti a titolo gratuito, se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere registrati in via telematica entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto.
NOTA: I testi sono tratti dalla “LE MIE TASSE – Guida pratica al risparmio fiscale”, i tascabili di ItaliaOggi, finito di stampare nel Dicembre 2012.
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