Santa Teresa di Riva
SANTA TERESA DI RIVA. CARNEVALE 2013: LA MUNICIPALITA’ VIETA LE BOMBOLETTE SPRAY
COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA) – Anche nella cittadina jonica la municipalità capeggiata dal sindaco Cateno De Luca si allinea alle misure “anti incidenti carnevaleschi”. Infatti, in tutta l’Italia, molti sindaci hanno già preso decisioni anche drastiche, ove scongiurare che durante il carnevale si verifichino, (come in anni passati), plurimi incidenti e persino ricoveri in ospedale, là dove invece si vorrebbe offrire a piccoli, giovani e famiglie, momenti di puro svago e divertimento. Di seguito, potete leggere l’ordinanza a firma del vicesindaco Ing. Famulari Antonino Carmelo.
OGGETTO: Divieto di utilizzo di bombolette spray schiumogene e sostanze imbrattanti durante le festività del Carnevale.
IL SINDACO
PREMESSO che ogni anno, in occasione delle festività carnevalesche, si svolge per le Vie cittadine la consueta sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati;
VISTA l’Ordinanza Dirigenziale n. 25 del 07.02.2013 avente per oggetto “Circolazione stradale in occasione del Carnevale 2013”con la quale viene disposta la limitazione al traffico stradale nelle Vie interessate, nell’intento di consentire l’ordinato svolgimento della manifestazione;
RILEVATO che l’imminenza del periodo del Carnevale ripropone problematiche derivanti dai comportamenti di taluni sconsiderati, sovente minori, i quali, muniti di uova, bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori lanciano sostanze imbrattanti contro persone o veicoli in transito sulla pubblica via, ovvero le spargono sulla sede stradale ed immobili;
CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre ad arrecare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, e fatta salva la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato, determinano l’insorgere di concrete situazioni di pericolo per la incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale;
RITENUTO necessario ed opportuno emanare un provvedimento amministrativo atto a vietare l’utilizzo in pubblico di bombolette schiumogene o spray e di altro materiale usato allo scopo di imbrattare le persone, cose e beni di varia natura al fine di salvaguardare il pubblico decoro e la quiete pubblica, vietando l’utilizzo dei suddetti strumenti da parte di chiunque, nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni che, in tema di provvedimenti anche contingibili ed urgenti, è il Sindaco a sovrintendere all’emanazione degli atti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana;
RAVVISATA l’opportunità di adottare un provvedimento atto a prevenire il verificarsi delle situazioni sopra descritte e reprimere gli eventuali comportamenti contrari che incidono negativamente sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;
VISTA la Legge 24 dicembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate norme, l’Autorità compete è il Sindaco;
ORDINA
per tutte le ragioni espresse in premessa, ai fini della salvaguardia delle aree pubbliche e della tutela della pubblica incolumità
il divieto di utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico uova, bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori di altro materiale atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati.
La violazione della presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l’applicazione a carico dei trasgressori della sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dall’art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Gli Organi preposti al controllo per l’osservanza del presente provvedimento, procederanno alla contestazione delle violazioni con successivo e separato provvedimento.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
DISPONE
1) Il Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza.
2) La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Online e sul sito internet del Comune.
3) L’invio del presente provvedimento:
Agli Organi di Stampa ed alle Radio e Televisioni Locali per la massima divulgazione;
Al Comando del Corpo di Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio.
Dalla Residenza Municipale lì 08.02.2013
F.to I L VICE S I N D A C O (Ing. Famulari Antonino Carmelo)
facebook: (IL NOSTRO GRUPPO) seguici anche Tu
Twitter: @FogliodiSicilia diventa nostro FOLLOWER
Invia un Commento